Dispositivo dell’art. 1284 Codice Civile

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo [1224, 1652, 1714, 1720] . Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura [1825]. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto [1224, 1350 n. 13, 2725]; altrimenti sono dovuti nella misura legale [disp.att. 161].
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art. 1815. Codice civile. INTERESSI

art. 1815. INTERESSI
Codice civile
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79
Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]
Ai sensi dall’art. 1, comma 11, L. 10.11.2012, n. 219 con decorrenza dal 01.01.2013, nel Codice Civile le parole “figli legittimi” e “figli naturali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalla parole “figli”.
LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni – TITOLO TERZO. Dei singoli contratti – CAPO QUINDICESIMO. Del mutuo
Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’art. 1284.
Se sono convenuti interessi usurari , la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. (1)
—–
(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 4 L. 07.03.1996, n. 108 in vigore dal 24.03.1996. Si riporta di seguito il testo previgente:
“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale.”
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Contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n.350 del 2013

La sentenza della Corte di Cassazione n.350 del 2013 ha chiarito definitivamente che, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art.1815 , secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono PROMESSI o comunque CONVENUTI con la conseguenza che la sentenza della Corte di Cassazione n.350/2013 permette il recupero integrale degli interessi pagati sui mutui, quando i tassi superano la soglia di usura, nonché il blocco delle procedure giudiziali. Si considera la nullità della clausola contrattuale. Recita infatti l’articolo 1815 sugli interessi: “Salvo diversa volontà delle parti, il mutuario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
La medesima sentenza ha altresì provveduto a specificare che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge, a qualunque titolo convenuti e quindi anche a titolo di interessi moratori.
Pertanto per verificare se, il tasso praticato dalla banca sul mutuo è usurario, si devono CONTEGGIARE anche gli INTERESSI DI MORA.
(vedi anche Corte Costituzionale n. 29/2002; Cass. N. 5324/2003).
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Art. 644 Codice Penale. Usura.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario [c.p. 649].
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

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Verifichiamo gratuitamente se nel tuo mutuo il tasso soglia è stato superato

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I mutui possono essere annullati (Cassazione con la sentenza n. 350/2013)

I mutui possono essere annullati secondo quanto giudicato dalla Cassazione con la sentenza n. 350/2013:
“Quando il tasso di mora, le penali e le varie spese, tutte messe insieme superano il tasso soglia, stabilito dalla legge antiusura 108/96, anche i mutui diventano usurai e possono essere annullati con le relative procedure giudiziali bloccate”.

Nei casi di superamento del tasso soglia il mutuo diventa nullo solo se subentra il tasso di mora e non quando i cittadini pagano regolarmente le rate.
Il tasso di mora, l’interesse che la banca richiede quando il cliente non riesce a pagare qualche rata, diventa un elemento essenziale per rendere nullo il mutuo e, anche se non applicato, concorre al tasso effettivo globale, che deve essere inferiore al tasso d’usura.

cosa può fare il cittadino?
Richiedere il rimborso integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, quando i tassi o le penali superano la soglia di usura, beneficiando di tutte le possibilità previste dalla Legge n. 108/96, tra cui la restituzione di tutte le somme versate.
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La legge n. 108 del 7 marzo 1996, usura

La legge n. 108 del 7 marzo 1996 (pubblicata sulla G.U. nr. 58 del 09/03/1996) inasprisce le pene, e disciplina diritti e tutele delle vittime dell’usura.
La legge italiana prevede sia un limite relativo che una valutazione caso per caso da parte del giudice, e la nullità delle clausole che prevedono interessi da usura.
Stabilisce un limite relativo per il tasso di usura, riferito al Tasso Effettivo Globale Medio (art.2), rilevato ogni tre mesi dall’Ufficio Italiano Cambi. L’UIC è costituito presso la Banca d’Italia, di proprietà degli istituti di credito.
La 108 del 1996 indica come usurari gli interessi sproporzionati rispetto alla prestazione, se chi li ha promessi si trova in difficoltà economiche o finanziarie (art. 1).

La legge n. 108/96 stabilisce la nullità delle clausole nelle quali sono convenuti interessi usurai (art. 4), e quindi la nullità dell’intero contratto. La nullità è estesa con provvedimento non impugnabile del presidente del Tribunale anche a tutte le ipoteche poste su beni a garanzia di titolo di credito, e ai protesti elevati dall’usuraio per presentazione a pagamento del titolo esecutivo di credito (art.18).
La vittima di usura non è tenuta a risarcire né gli interessi per un ammontare al di sotto della soglia di usura, né l’eventuale differenza fra capitale prestato dall’usuraio e le somme già trasferitegli.
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2/2: Mutui/Prestiti/Leasing: se si supera il tasso soglia è usura. Contratti annullabili

Per determinare il tasso d’usura bisogna inserire tutte le somme addebitate dalla banca tra spese, penali, interessi di mora e l’ammontare complessivo rappresenterà la quota precisa che dovrà determinare il cosiddetto Teg “tasso effettivo globale ”.
Se questo è superiore al Tasso Soglia, (quest’ultimo è il tasso oltre il quale si è in regime di usura) il rapporto è in Usura.

se il Teg “tasso effettivo globale ” è superiore al Tasso Soglia, il rapporto è in Usura.
Tale situazione si verifica specie in presenza di insolvenza o di ritardati pagamenti, con le penali applicate precedentemente pattuite in modo sproporzionato rispetto ai limiti del tasso usura, ed oggi con la nuova sentenza diventa molto più agevolato far valere questo principio.
L’opportunità di poter verificare anche sui mutui i tassi usura, applicando il principio stabilito già per i rapporti di affidamento bancario dalla precedente sentenza della II Sezione Penale della Cassazione n. 12028 di marzo 2010 , diventa un elemento di ulteriore verifica da effettuare per far valere i propri diritti e poter sospendere azioni giudiziali in corso ed illegittime.

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1/2: Mutui/Prestiti/Leasing: se si supera il tasso soglia è usura. Contratti annullabili

La Corte di Cassazione, con la sentenza 350/2013 ha stabilito che quando il tasso di mora, le penali e le varie spese, tutte messe insieme superano il tasso soglia, stabilito dalla legge antiusura 108/96, anche i mutui diventano usurai e possono essere annullati con le relative procedure giudiziali bloccate.

La Corte di Cassazione infatti (presidente Carnevale, Relatore Didone), con la sentenza n. 350/2013 del 9 gennaio oltre a permettere il recupero integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, quando i tassi o le penali superano la soglia di usura, ha stabilito che il mutuo ipotecario può essere annullato se ricorrono alcuni estremi che lo riportino a superare il tasso d’usura e quindi usufruendo di tutte le possibilità previste dalla Legge che in sintesi prevedono la nullità della clausola contrattuale.

l’art. 1815 sugli interessi: «Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284.Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».

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