Cassazione e Tassi usurari: 23192/17-depositata il 4 ottobre- arriva l’ordinanza che annulla tutti gli interessi

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 23192/17; depositata il 4 ottobre – Presidente Scaldaferri – Relatore Ferro

La Corte di Cassazione interviene ancora una volta sull’importante tema della modalità di accertamento del superamento (o no) del tasso soglia rilevante per la disciplina sull’usura.

Una decisione importantissima in tema della dibattuta questione della cosiddetta “usura bancaria” relativa a mutui e finanziamenti che è tuttora oggetto di contrasti giurisprudenziali è giunta in data odierna dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 23192/17, pubblicata il 4 ottobre dalla sesta sezione civile e che potrebbe favorire migliaia tra consumatori, aziende e utenti bancari in generale.

Se ad essere usurari sono solo gli interessi moratori previsti originariamente nel contratto, il correntista non è tenuto a corrispondere neanche quelli corrispettivi.

 

La Cassazione dà ragione al mutuatario, ossia al debitore. Difatti, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti in contratto, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettive tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore.

Nella fattispecie è stata la Ctu eseguita in sede di merito ad accertare che al momento della pattuizione il tasso degli interessi moratori è superiore al tasso-soglia di legge; si verifica dunque un’ipotesi di usura originaria e non sopravvenuta come, al contrario, eccepiva la banca.

Sottolineano i giudici di piazza Cavour che: «l’art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che “se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” e ai sensi dell’art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore;» e quindi il ricorso della banca risulta essere manifestamente infondato in quanto – ricorda la Suprema Corte – «come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità «è noto che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della l. n. 108 de/ 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324).

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