MUTUO USURARIO GIUGNO 2014: TRIBUNALE DI AREZZO – N. 2145/2014 – SOSPENDE L’ESECUTIVITA’ DI UN ATTO DI PRECETTO

Il TRIBUNALE DI AREZZO – N. 2145/2014- ha sospeso l’efficacia esecutiva di un atto precetto con il quale la banca intimava alla Società cliente il pagamento di una somma di Euro 248.496,36.

La Società Immobiliare Ventunonove S.r.l., nell’ambito della propria attività commerciale, ha stipulato con Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio un contratto di mutuo ipotecario per l’acquisto di un immobile.

Sulla sorta di una presunta morosità del cliente, in seguito al mancato incasso di alcune rate del mutuo, la banca:
– ha improvvisamente revocato gli affidamenti concessi alla Società;
– risolto unilateralmente il contratto senza una reale giusta causa;
– intimato alla Società, con atto di precetto, il pagamento della somma complessiva di Euro 248.496,36 oltre interessi, spese e competenze successive, paventando che in difetto avrebbe proceduto ad esecuzione forzata.

Dall’analisi del CTU di parte, effettuata non solo sul contratto ma anche su ogni singolo pagamento preteso dalla banca, è emerso che nel caso in commento, la banca al momento della sottoscrizione del contratto aveva convenuto interessi di mora che superavano il tasso soglia dell’usura.

Nel contratto di mutuo, infatti, si stabiliva testualmente: “Gli interessi di mora, dovuti dalla parte mutuataria in tutti i casi  previsti nel presente contratto, saranno calcolati ad un tasso pari a tre punti in più del tasso nominale annuo cha ha regolato ciascuna rata scaduta, con conteggio giorni a calendario civile”.

Il tasso soglia previsto alla stipula del contratto di mutuo era pari al 5,805%, mentre il tasso di mora convenuto alla stipula (tasso nominale annuo maggiorato di tre punti), era pari al 6,875%, pertanto usurario!

Alla luce di tale considerazione la banca ha convenuto tassi d’interesse usurari in danno della Società sin dalla sottoscrizione del mutuo in violazione di quanto prescritto dalla Legge anti-usura.

Il superamento della soglia di usura da parte della banca (addirittura anche solo in forza delle previsioni contrattuali pattuite nel mutuo per l’ipotesi di morosità) comporta la nullità della clausola relativa agli interessi del mutuo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1815 c.c., con il conseguente obbligo in capo alla banca:

  • di restituire gli interessi indebitamente incamerati dalla Società nel corso del mutuo
  •  non pretendere interessi per le rate, trasformando così il mutuo da oneroso a gratuito.

Ciò vuol dire che tutti gli interessi, siano essi di mora o meno, corrisposti dalla Società, devono essere integralmente restituiti, e per ciò che riguarda gli interessi futuri: essi non sono dovuti.

Inoltre gli interessi di mora applicati dalla banca alla società sono stati calcolati sull’intero ammontare delle rate non pagate, applicando interessi di mora non soltanto sulla quota capitale, ma anche alla quota di interessi di ciascuna rata, generando così anatocismo in palese violazione dell’art. 1283 c.c.

Per le ragioni sopra esposte in dettaglio, il giudice ha deciso di sospendere il pagamento delle somme richieste dalla banca alla Società, così confermando la gravità delle condizioni usurarie e l’incidenza negativa che tali condizioni comportano a svantaggio del cliente sin dalla fase di stipula del contratto di finanziamento con la banca.

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