OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO (Cassazione, n. 14887/2014): LA BANCA DEVE PROVARE E DIMOSTRARE DI AVERE UN CREDITO NEI CONFRONTI DEL CLIENTE.

Ordinanza della Corte di Cassazione, n. 14887/2014, depositata il 1° Luglio 2014: ha confermato il principio per cui spetta alla banca l’onere di provare il credito vantato nei confronti del cliente.

Se la banca notifica al proprio cliente un decreto ingiuntivo, per uno scoperto sul conto corrente e il cliente propone opposizione, l’istituto di credito per far valere le proprie ragioni deve non solo produrre i singoli estratti conto ma deve anche dimostrare di averli comunicati, di volta in volta, al correntista in modo di consentirgli di contestarli.

Per legge, infatti, il correntista ha tempo 60 giorni, dalla ricezione dell’estratto conto, per impugnare gli importi ivi indicati.

Infatti, nel caso di specie la banca aveva notificato al proprio cliente un decreto ingiuntivo per lo scoperto sul conto corrente e quest’ultimo aveva proposto opposizione davanti al tribunale.

I motivi dell’opposizione risiedevano nell’avvenuta applicazione da parte della banca di tassi usurari, conteggi inesatti e anatocismo, tali da causare delle perdite per il cliente.

Secondo il giudice, la banca, che forma ed emette gli estratti conto periodici, ha il dovere di dimostrare, producendo in giudizio gli stessi, che il saldo iniziale negativo sia legittimo e corretto e non, viceversa, frutto dell’illegittima applicazione di usura, capitalizzazione degli interessi passivi e di altre voci non dovute.

Quindi, qualora in relazione a un rapporto di conto corrente bancario, venga accertato il diritto del cliente alla restituzione delle somme pagate indebitamente,la banca è tenuta a produrre gli estratti conto dall’inizio del rapporto ed a dimostrare di averli comunicati di volta in volta al correntista: altrimenti, si deve ritenere che il saldo iniziale del conto sia pari a zero.

E’ utile al cliente sapere che in prima battuta la banca può ottenere il decreto ingiuntivo producendo solamente il documento cosiddetto “saldaconto”; tuttavia, in seguito, nell’eventuale giudizio di opposizione promosso dal correntista l’istituto non può più limitarsi a richiamare tale documento, ma deve dimostrare, con ulteriori elementi, che la sua pretesa è fondata.

Sinteticamente le prove che la banca deve produrre per far valere il suo credito nei confronti del cliente sono:

1. il contratto di conto corrente;

2. tutti gli estratti conto emessi durante il rapporto – che certificano in dettaglio le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo contabile, e le condizioni attive e passive praticate dalla banca al cliente. (E hanno dunque una valenza probatoria ben più forte del saldaconto);

3. la dimostrazione che, nel corso del rapporto di conto corrente, la banca ha, di volta in volta, comunicato tali estratti conto al cliente, in modo che quest’ultimo abbia avuto un resoconto costante delle voci della documentazione contabile.

La banca, in quanto soggetto professionale, ha l’obbligo di adempiere le proprie obbligazioni con la diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., e per tale ragione  appare  ragionevole richiedere alla banca stessa la conservazione di tutti gli estratti conto (che essa stessa forma).

L’obbligo decennale di conservazione delle scritture contabili (art. 2220 c.c.) nei rapporti bancari in conto corrente non è sufficiente a sottrarre la banca dall’onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.

In tema di onere della prova, infatti, proprio ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, anche quando, come nel caso in commento, sia convenuto in un giudizio di accertamento negativo (opposizione a decreto ingiuntivo).

In tale controversia pertanto è indifferente che la causa sia instaurata dal debitore, con un’azione di accertamento negativo, perché restano a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese.

In definitiva, è sempre l’istituto di credito ad avere l’onere della prova, e al correntista basterà contestare gli interessi sul conto per obbligare la banca alla prova contraria.

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opposizione al decreto ingiuntivo

Il procedimento di ingiunzione è un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 633 sgg. del Codice di procedura civile italiano, è un “accertamento con prevalente funzione esecutiva”.

L’ingiunzione per decreto ingiuntivo: il provvedimento con il quale un giudice ordina al debitore di adempiere in tempi breve ai propri obblighi, pena azioni esecutive come l’iscrizione di ipoteca o il pignoramento.

Il procedimento di ingiunzione “accertamento con prevalente funzione esecutiva”, mira ad assicurare la rapida formazione del titolo esecutivo. Il decreto ingiuntivo non è una sentenza, ma un forte strumento di riscossione che solitamente le banche utilizzano per snellire le procedure della giustizia. Il procedimento di ingiunzione è un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 633 sgg. del c.p.c. L’ingiunzione viene pronunciata quando vi sia una prova scritta del diritto che si vuol far valere ed e’ valutata a discrezione del giudice. Per le banche valgono anche gli estratti delle scritture contabili purche’ regolarmente emessi e vidimati.

Al “ricorso per ingiunzione” devono essere allegate le prove documentali, se il giudice rigetta la domanda ritenendola insufficientemente giustificata lo comunica richiedendo ulteriori prove. Se il giudice ritiene motivata la richiesta, ingiungera’ all’altra parte entro 30 giorni dalla richiesta di pagare la somma dovuta entro 40 giorni dalla notifica o di presentare ricorso allo stesso tribunale, in assenza di pagamento o di opposizione provvedera’ all’esecuzione forzata. I decreto può essere emesso con esecuzione provvisoria normalmente concesso nel caso in cui vi sia un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo oppure se il ricorrente produce documentazione comprovante il suo diritto sottoscritta dal debitore. In questo il giudice puo’ autorizzare l’esecuzione senza osservanza di alcun termine. L’opposizione al decreto ingiuntivo deve essere effettuata entro 40 giorni presentando un atto di citazione.

L’opposizione può avere motivazioni di merito (debito inesistente o gia’ pagato) per vizi di notifica del decreto, con documentazione di quanto si sostiene. Se l’opposizione non e’ fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il giudice solitamente concede l’esecuzione provvisoria del decreto. Se l’opposizione viene rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva il decreto acquista efficacia esecutiva.

Una attenta analisi della documentazione prodotta a sostegno del Decreto ingiuntivo, ed una relazione tecnica effettuata da un esperto professionista possono determinare una valida e riconosciuta opposizione, che quasi sempre riesce ad ottenere anche la sospensione della provvisoria esecuzione.
Soltanto con l’opposizione al decreto ingiuntivo potete fare valere le Vostre ragioni richiedendo la revoca del provvedimento impugnato.

Opponetevi al decreto ingiuntivo.
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Il decreto ingiuntivo verrà invalidato poiché contiene voci di costo illegittime che nel tempo hanno contribuito ad alterare il saldo che non è certamente liquido e neppure esigibile.

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